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D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
111.
Attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1995, n. 88.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
n. 90/314/CEE Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i
viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;
Considerata la necessità di provvedere all'attuazione
della direttiva predetta essendo scaduto il relativo
termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e
della programmazione economica incaricato per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e
giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti
in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal
venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di
regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali,
ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50.
Art. 2
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che
costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso
«pacchetto turistico» non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente decreto.
Art.
3
Organizzatore di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio
è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la
combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga
in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare
a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore.
Art. 4
Venditore
1. Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi
dell'art. 2 verso un corrispettivo forfetario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10
della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi
stabiliti.
Art. 5
Consumatore
1. Ai fini del presente decreto, consumatore è
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Art. 6
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto
in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del
contratto stipulato, sottoscritto o timbrato
dall'organizzatore o venditore.
Art. 7
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del
medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua
revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri
posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento
del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché
il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è
versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art.
1385 del codice civile non si producono allorché il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia
giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori
polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di
garanzia di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data,
ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto
assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in
albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello,
l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti
forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi
nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del
numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e
il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la
cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare
reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del
contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali di cui all'art. 12.
Art. 8
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore
forniscono per iscritto informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché
gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il
venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero
di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di
difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di
rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con
costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal
consumatore per l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della
partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere
fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni
ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo
e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
Art. 9
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello
e le caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia
di passaporto e visto con indicazione dei termini per il
rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative
formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come
acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti
eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio
tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell'annullamento del pacchetto
turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di
contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate
dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Art. 10
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei
rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro
giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le
generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati
nei confronti dell'organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Art. 11
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di
pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo
quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche
con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza
della variazione del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere
superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui
al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo
rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei
venti giorni che precedono la partenza.
Art. 12
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale,
ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta
all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto non può essere effettuata,
l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure
rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo,
l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o
ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
Art. 13
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento
del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi
previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di
usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un
pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del
recesso o della cancellazione, la somma di danaro già
corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla
mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del
pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore
sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
Art. 14
Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento
del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non
provano che il mancato o inesatto adempimento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei
loro confronti.
Art. 15
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o
dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la
materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed,
in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.
841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo
1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile
1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore e del venditore, così come recepite
nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre
anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica
l'art. 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di
risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 16
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341,
secondo comma, del codice civile, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona,
derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena
di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art.
13 della convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del
danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
(C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art.
1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un
anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 17
Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore
al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso
in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo
ultimo imputabile.
Art. 18
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il
consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 19
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
Art. 20
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il
consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 15 e 16.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze
assicurative di assistenza al turista.
Art. 21
Fondo di garanzia
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e
lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo
0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al
comma 1 .
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1,
nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come
determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto
verranno determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.
Art. 22
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(Il presente decreto è stato pubblicato nella G. U. del 14
aprile 1995, n. 88.)
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