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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex
art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
“Codice in materia di Protezione dei dati personali”
Ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali
che prevede la tutela dei dati personali ed impone una serie
di obblighi a chi tratta e gestisce informazioni personali
riferite ad altri soggetti, si informa che i dati personali
richiesti e/o forniti saranno
trattati in modo lecito, secondo correttezza e
improntato ai principi di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti delle persone interessate.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati.
Il conferimento dei dati
personali è necessario per la gestione del rapporto
commerciale in essere in tutte le sue fasi e gli stessi
verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse all’esecuzione
dei servizi turistici richiesti
dagli interessati
comprendenti la prenotazione di biglietti e proposte
di viaggi e per fornire le risposte alle richieste formulate
a mezzo format elettronico ed inoltrate via e-mail oppure a
voce.
Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato
sia con strumenti informatici automatizzati che tramite
supporti cartacei manuali.
2. Natura della raccolta dei dati ed eventuale rifiuto del
loro conferimento.
Il conferimento dei dati personali ed il successivo
trattamento degli stessi si rendono obbligatori in quanto
indispensabili all’espletamento delle finalità sopra
indicate.
L’eventuale loro mancato conferimento da parte dell’utente
e/o l’eventuale rifiuto al consenso per il loro trattamento
comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto e di
usufruire dei servizi offerti.
3. Comunicazione dei dati a terzi ed ambito della loro
diffusione.
I dati personali potranno essere comunicati:
·
ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori
nell’ambito dello svolgimento delle relative mansioni.
·
in particolare ai fornitori dei servizi turistici offerti
singolarmente o nel pacchetto turistico quindi le Compagnie
di Navigazione ed altri vettori di trasporto, ai fornitori
degli alloggi e ad altri operatori turistici collegati.
·
ad Enti e Uffici obbligatori, su esplicita richiesta fatta e
sempre nel rispetto della normativa vigente.
Non saranno comunicati a soggetti esterni diversi senza il
consenso dell’interessato.
4. Diritti di cui all’articolo 7.
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere
ed ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei
suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
in conformità all’art.7
del D.Lgs. n. 196/2003.
Inoltre ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste per l’esercizio dei diritti di cui l’art. 7
vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento.
5. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è la società: Vacanze in
Grecia S.a.s. dell’Ing. Dimitrios Ioannou, Via Posillipo 190
– 80123 Napoli (NA).
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito
http://www.garanteprivacy.it/
(torna su)
______________________________________________________________
Estratto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei dati personali”
(trascrizione integrale di articoli)
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto
di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità
del trattamento;
c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto
di ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto
di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53,
fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c),
g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere
oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal
caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi
di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10. Riscontro
all'interessato
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai
dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati
è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b)
e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i
dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando
i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale
è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego
di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale
o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole generali
per il trattamento dei dati
Capo I - Regole per tutti i
trattamenti
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art.
12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceità e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma
1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi
del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le
quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello
Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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